CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO
Art. 1. Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;] [1. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]
4) gli usi.
Art. 2. Leggi.
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Art. 3. Regolamenti.
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5. Norme corporative. [2. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]
[Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.]
Art. 6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. [3. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]
[La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.]
Art. 7. Limiti della disciplina corporativa. [4. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]
[Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.]
Art. 8. Usi.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] [5. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]
Art. 9. Raccolte di usi.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.