CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO

 

Art. 1. Indicazione delle fonti.

Sono fonti del diritto:

1) le leggi;

2) i regolamenti;

[3) le norme corporative;] [1. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]

4) gli usi.

 

Art. 2. Leggi.

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

 

Art. 3. Regolamenti.

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

 

Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

 

Art. 5. Norme corporative. [2. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]

[Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.]

 

Art. 6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. [3. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]

[La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.]

 

Art. 7. Limiti della disciplina corporativa. [4. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]

[Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.]

 

Art. 8. Usi.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] [5. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721]

 

Art. 9. Raccolte di usi.

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.