SEZIONE IV - DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

 

Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

 

Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

 

Art. 212. Amministrazione e godimento dei beni parafernali. [84. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.]

 

Art. 213. Obbligazioni del marito. [85. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.]

 

Art. 214. Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito. [86. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.]