SEZIONE V - DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

 

Art. 215. Separazione dei beni.

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

 

Art. 216. Fonti del regolamento della comunione. [87. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.]

 

Art. 217. Amministrazione e godimento dei beni.

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

 

Art. 218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

 

Art. 219. Prova della proprietà dei beni.

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

 

Art. 220. Amministrazione della comunione. [88. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]

 

Art. 221. Locazioni. [89. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.]

 

Art. 222. Amministrazione affidata alla moglie. [90. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.]

 

Art. 223. Obblighi gravanti sui beni della comunione. [91. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i carichi dall'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.]

 

Art. 224. Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie. [92. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell'articolo precedente.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito, sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione.]

 

Art. 225. Scioglimento della comunione. [93. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.]

 

Art. 226. Separazione giudiziale dei beni. [94. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla.]

 

Art. 227. Divisione dei beni della comunione. [95. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.]

 

Art. 228. Prelevamento di beni mobili. [96. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinunzia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.]

 

Art. 229. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. [97. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.]

 

Art. 230. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. [98. Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151].

[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.]