SEZIONE III - DELL'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO E DELLE AZIONI DI CONTESTAZIONE E DI RECLAMO DI LEGITTIMITA'
Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. [100. La Corte costituzionale con sentenza 6 maggio 1985, n. 134 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie] [101. La Corte costituzionale con sentenza 14 maggio 1999, n. 170 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità nell'ipotesi di impotenza solo di generare contemplata dal numero 2) dell'art. 235 del codice civile decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare e l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 del codice civile decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito].
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore.
Art. 245. Sospensione del termine.
Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore. [102. La Corte Costituzionale con la sentenza del 25 novembre 2011, n. 332 ha dichiarato questa norma parzialmente illegittima "laddove non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 Cc per l'azione relativa al disconoscimento di paternità sia sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, si trovi in una condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale."]
Art. 246. Trasmissibilità dell'azione.
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Art. 247. Legittimazione passiva.
Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
Art. 248. Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.
L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Art. 249. Reclamo della legittimità.
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.
L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.