CAPO I - DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITA'

 

Art. 456. Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

 

Art. 457. Delazione dell'eredità.

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

 

Art. 458. Divieto di patti successori. [215. Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55].

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

 

Art. 459. Acquisto dell'eredità.

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

 

Art. 460. Poteri del chiamato prima dell'accettazione.

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.

 

Art. 461. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.