SEZIONE III - DELLA PUBBLICAZIONE DEI TESTAMENTI OLOGRAFI E DEI TESTAMENTI SEGRETI

Art. 620.

Pubblicazione del testamento olografo.

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1)in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole:“tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 621.
Pubblicazione del testamento segreto.

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.

(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole:“tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 622.
Comunicazione dei testamenti alla pretura. (1)

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, (2) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

(1) Ai sensi del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale”dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Art. 623.
Comunicazioni agli eredi e legatari.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.