CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1173.
Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174.
Carattere patrimoniale della prestazione.
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale del creditore.
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Cfr. Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, Tribunale di Roma, sentenza 23 settembre 2009 e Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009 in Altalex Massimario.
Art. 1175.
Comportamento secondo correttezza.
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [in relazione ai principi della solidarietà corporativa].
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Cfr. Tribunale di Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Tribunale di Mantova, sentenza 27 maggio 2008, Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2009, n. 10741, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106 in Altalex Massimario.