SEZIONE I - DELL'ADEMPIMENTO IN GENERALE
Art. 1176.
Diligenza nell'adempimento.
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 settembre 2007, n. 18723, Tribunale di Trapani, sez. civile, sentenza 30 agosto 2007, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978, Tribunale di Mantova, sentenza 19 settembre 2008, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8151 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1538 in Altalex Massimario. Cfr. anche le formule "Atto di citazione per danni nei confronti di medico e struttura sanitaria", "Atto di citazione per risarcimento danni nei confronti dell'avvocato", "Comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo nell'interesse del commercialista", "Comparsa di risposta nel giudizio per responsabilità professionale dell'avvocato", "Comparsa di risposta del medico e chiamata in causa del terzo - resp. professionale" e "Atto di citazione per danno da nascita indesiderata - responsabilità professionale" tratte da FormularioCivile.it..
Art. 1177.
Obbligazione di custodire.
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Art. 1178.
Obbligazione generica.
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
Art. 1179.
Obbligo di garanzia.
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Art. 1180.
Adempimento del terzo.
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Art. 1181.
Adempimento parziale.
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Art. 1182.
Luogo dell'adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Art. 1183.
Tempo dell'adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Art. 1184.
Termine.
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
Art. 1185.
Pendenza del termine.
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12424 in Altalex Massimario.
Art. 1186.
Decadenza dal termine.
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1187.
Computo del termine.
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12424 in Altalex Massimario.
Art. 1188.
Destinatario del pagamento.
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 5 giugno 2007, n. 13113 in Altalex Massimario.
Art. 1189.
Pagamento al creditore apparente.
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.
Art. 1190.
Pagamento al creditore incapace.
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Art. 1191.
Pagamento eseguito da un incapace.
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
Art. 1192.
Pagamento eseguito con cose altrui.
Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 1193.
Imputazione del pagamento.
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Art. 1194.
Imputazione del pagamento agli interessi.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Art. 1195.
Quietanza con imputazione.
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.
Art. 1196.
Spese del pagamento.
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Art. 1197.
Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art. 1198.
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.
Art. 1199.
Diritto dei debitore alla quietanza.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Art. 1200.
Liberazione dalle garanzie.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.