CAPO III - DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

 

Art. 1218.

Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, Cassazione Civile, sez. II,sentenza 26 marzo 2008, n. 7857, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2008, n. 9817, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24791, Corte di Appello di Firenze, sentenza 19 gennaio 2009, n. 60, Tribunale di Brindisi, sentenza 2 febbraio 2009sentenza 10 febbraio 2009, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 febbraio 2009, n. 3773, Tribunale di Bari, sentenza 26 marzo 2009, Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 7 maggio 2009, n. 1518, Tribunale di Catanzaro, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2009, n. 16463, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 settembre 2009, n. 20324, Tribunale di Roma,sentenza 23 settembre 2009, Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20954, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 13, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2010, n. 1538 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5190 in Altalex Massimario. Cfr. anche le formule "Atto di citazione per danni nei confronti di medico e struttura sanitaria", "Comparsa di risposta del medico e chiamata in causa del terzo - resp. professionale" e "Atto di citazione per danno da nascita indesiderata - responsabilità professionale" tratte da FormularioCivile.it.

Art. 1219.
Costituzione in mora.

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 13 maggio 2008, n. 11872, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 gennaio 2009, n. 806 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 luglio 2009, n. 15503 in Altalex Massimario.

Art. 1220.
Offerta non formale.

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.

Art. 1221.
Effetti della mora sul rischio.

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

Art. 1222.
Inadempimento di obbligazioni negative.

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Art. 1223.
Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 867, Tribunale di Milano, sez. V civile, sentenza 4 marzo 2008, n. 2847, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 ottobre 2008, n. 25266, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4491, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 aprile 2009, n. 9344, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 maggio 2009, n. 12354, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Tribunale di Roma, sez. XI, sentenza 13 luglio 2009, Tribunale di Rovereto,sentenza 18 ottobre 2009, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23053, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 13 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n. 920 in Altalex Massimario.

Art. 1224.
Danni nelle obbligazioni pecuniarie.

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 14573, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 ottobre 2007, n. 22317, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2009, n. 1166 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 aprile 2009, n. 10018 in Altalex Massimario.

Art. 1225.
Prevedibilità del danno.

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 15 maggio 2007, n. 11189 e Tribunale di Rovereto, sentenza 18 ottobre 2009 in Altalex Massimario.

Art. 1226.
Valutazione equitativa del danno.

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9233, Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007, Tribunale di Roma, sez. XII, sentenza 3 giugno 2008, n. 11335, Tribunale di Chieti, sentenza 12 gennaio 2009, n. 21, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8016, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1° luglio 2009, n. 15405 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 in Altalex Massimario.

Art. 1227.
Concorso del fatto colposo del creditore.

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 marzo 2007, n. 7403, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 luglio 2007, n. 4025, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 gennaio 2008, n. 1068, Cassazione Civile, sez. lavoro,sentenza 2 aprile 2008, n. 8486, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19427, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 maggio 2009, n. 12547, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 13 luglio 2009, n. 16322, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 settembre 2009, n. 20415, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20949, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 9 novembre 2009, n. 23726, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 18 novembre 2009, n. 44165, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 5 maggio 2010, n. 10895 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 maggio 2010, n. 12714 in Altalex Massimario.

Art. 1228.
Responsabilità per fatto degli ausiliari.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 giugno 2007, n. 13953, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36502, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15895 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20825 in Altalex Massimario. Cfr. anche la formula "Atto di citazione per danni nei confronti di medico e struttura sanitaria", tratta da FormularioCivile.it.

Art. 1229.
Clausole di esonero da responsabilità.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.