SEZIONE I - DELL'ACCORDO DELLE PARTI
Art. 1326.
Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 maggio 2008, n. 12631 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545 in Altalex Massimario.
Art. 1327.
Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28 febbraio 2007, n. 4634 in Altalex Massimario.
Art. 1328.
Revoca della proposta e dell'accettazione.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Art. 1329.
Proposta irrevocabile.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1330.
Morte o incapacità dell'imprenditore.
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa , non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto , salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Art. 1331.
Opzione.
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329.
Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 2 febbraio 2009, n. 2568 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 30 giugno 2009, n. 2218 in Altalex Massimario.
Art. 1332.
Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari.
Art. 1333.
Contratto con obbligazioni del solo proponente.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Art. 1334.
Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Art. 1335.
Presunzione di conoscenza.
La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 24 luglio 2007, n. 16327 in Altalex Massimario.
Art. 1336.
Offerta al pubblico.
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 giugno 2009, n. 14545 in Altalex Massimario.
Art. 1337.
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
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Cfr. Tribunale di Lecco, sentenza 14 giugno 2007, n. 657, Tar Lazio-Roma, sez. III, sentenza 10 settembre 2007, n. 8761, Tribunale di Bolzano, sez. II civile, sentenza 20 ottobre 2007, n. 1305, Cassazione Civile, sez. III,sentenza 8 ottobre 2008, n. 24791 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2008, n. 24795 in Altalex Massimario.
Art. 1338.
Conoscenza delle cause d'invalidità.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
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Cfr. Tar Lazio-Roma, sez. III, sentenza 10 settembre 2007, n. 8761 in Altalex Massimario.
Art. 1339.
Inserzione automatica di clausole.
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 5 giugno 2009, n. 12996 in Altalex Massimario.
Art. 1340.
Clausole d'uso.
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Art. 1341.
Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1957, Tribunale di Piacenza, sentenza 21 settembre 2009, n. 599 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2010, n. 11594 in Altalex Massimario.
Art. 1342.
Contratto concluso mediante moduli o formulari.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11361 in Altalex Massimario.