SEZIONE II - DELLA CAUSA DEL CONTRATTO
Art. 1343.
Causa illecita.
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1344.
Contratto in frode alla legge.
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7485 in Altalex Massimario.
Art. 1345.
Motivo illecito.
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.