SEZIONE II - DELLA CAUSA DEL CONTRATTO

 

Art. 1343.

Causa illecita.

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 1344.
Contratto in frode alla legge.

Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 7485 in Altalex Massimario.

Art. 1345.
Motivo illecito.

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.