SEZIONE III - DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1346.
Requisiti.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16 aprile 2007, n. 9088 in Altalex Massimario.
Art. 1347.
Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Art. 1348.
Cose future.
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge.
Art. 1349.
Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.
La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.
Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.