SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1372.
Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 luglio 2007, n. 15264 in Altalex Massimario.
Art. 1373.
Recesso unilaterale.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente , ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 novembre 2008, n. 26863 in Altalex Massimario.
Art. 1374.
Integrazione del contratto.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Art. 1375.
Esecuzione di buona fede.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 11908 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20106 in Altalex Massimario.
Art. 1376.
Contratto con effetti reali.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata , la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Art. 1377.
Trasferimento di una massa di cose.
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose , anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Art. 1378.
Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti . Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Art. 1379.
Divieto di alienazione.
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti , e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Art. 1380.
Conflitto tra più diritti personali di godimento.
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito.
Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.
Art. 1381.
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
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Cfr. Corte d'Appello di Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007 in Altalex Massimario.