SEZIONE IV - DELLA VENDITA DI EREDITA'
Art. 1542.
Garanzia.
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
Art. 1543.
Forme.
La vendita di eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
1544.
Obblighi del venditore.
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545.
Obblighi del compratore.
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546.
Responsabilità per debiti ereditari.
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari .
Art. 1547.
Altre forme di alienazione di eredità.
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797.