SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 1932. 

Norme inderogabili.

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

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Cfr. Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza 27 marzo 2009 in Altalex Massimario.