SEZIONE II - DEI RAPPORTI TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE

 

Art. 1944. 

Obbligazione del fideiussore.

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 5 febbraio 2008, n. 2655 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2009, n. 20822 in Altalex Massimario.

Art. 1945. 
Eccezioni opponibili dal fideiussore.

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.

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Cfr. Tribunale di Lecce, sez. II civile, sentenza 5 dicembre 2007, n. 1787 in Altalex Massimario.

Art. 1946. 
Fideiussione prestata da più persone.

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947. 
Beneficio della divisione.

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948. 
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.