SEZIONE IV - DEI RAPPORTI TRA PIU' FIDEIUSSORI
Art. 1954.
Regresso contro gli altri fideiussori.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1299.