SEZIONE V - DELL'ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE
Art. 1955.
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 novembre 2007, n. 23922 in Altalex Massimario.
Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Art. 1957.
Scadenza dell'obbligazione principale.
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10669, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 21 maggio 2008, n. 13078 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29215 in Altalex Massimario.