CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 2060.

Del lavoro.

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Art. 2061.
Ordinamento delle categorie professionali.

L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.

L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).

(1) L'ordinamento corporativo è stato soppresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.