CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2060.
Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Art. 2061.
Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
Art. 2062.
Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative](1).
(1) L'ordinamento corporativo è stato soppresso con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.