SEZIONE I - DELL'IMPRENDITORE
Art. 2082.
Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
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Cfr. T.A.R., Veneto-Venezia, sez. I, sentenza 26 marzo 2009, n. 881 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 aprile 2010, n. 8262 in Altalex Massimario.
Art. 2083.
Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Art. 2084.
Condizioni per l'esercizio dell'impresa.
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative](1).
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 2085.
Indirizzo della produzione.
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge -[e dalle norme corporative](1).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 2086.
Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 luglio 2009, n. 16196 in Altalex Massimario.
Art. 2087.
Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (1).
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(1) Si veda il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 20 agosto 2007, n. 16148 e Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27 dicembre 2007, n. 6687, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 novembre 2007, n. 23162, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 gennaio 2008, n. 1068, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1971, Cassazione Civile, sez. lavoro,sentenza 29 gennaio 2008, n. 1988, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 1 febbraio 2008, n. 5117, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 febbraio 2008, n. 4067, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4718, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4781, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 aprile 2008, n. 9817, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 aprile 2008, n. 9898, Consiglio di Stato, sez. VI,decisione 15 aprile 2008, n. 1739, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 aprile 2008, n. 16466, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 20 maggio 2008, n. 12735, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 3 luglio 2008, n. 18376, Corte d'Appello di Potenza, sez. lavoro, sentenza 18 luglio 2008, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 22 luglio 2008, n. 20188, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 11 settembre 2008, n. 22858, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 7 gennaio 2009, n. 45, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 gennaio 2009, n. 1838, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 17 febbraio 2009, n. 3785,e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 17 marzo 2009, n. 6454, Tribunale di Lanusei, sentenza 31 marzo 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 30 giugno 2009, n. 15327 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22 febbraio 2010, n. 4063 in Altalex Massimario.
[Art. 2088.
Responsabilità dell'imprenditore(1).
L'imprenditore deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai princìpi dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e risponde verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative].
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
[Art. 2089.
Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore(1).
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'articolo 2091].
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
[Art. 2090.
Procedimento(1).
Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta la istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell'imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.
La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l'associazione professionale alla quale appartiene l'imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.
Contro la sentenza della magistratura del lavoro l'imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 426 del codice di procedura civile].
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
[Art. 2091.
Sanzioni(1).
La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza perdura, fissa un termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi suddetti.
Qualora l'imprenditore non vi ottemperi nel termine fissato, la magistratura del lavoro può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impresa o, se la sospensione è tale da recare pregiudizio all'economia nazionale, può nominare un amministratore che assuma la gestione dell'impresa, scegliendolo fra le persone designate dall'imprenditore, se riconosciute idonee, e determinandone i poteri e la durata.
Se si tratta di società, la magistratura del lavoro, anziché nominare un amministratore, può assegnare un termine entro il quale la società deve provvedere a sostituire gli amministratori in carica con altre persone riconosciute idonee].
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
[Art. 2092.
Sanzioni previste da leggi speciali(1).
Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall'imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico].
(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Art. 2093.
Imprese esercitate da enti pubblici.
[Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate](1).
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
(1) I primi due commi del presente articolo devono riternersi abrogati per effetto dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.