SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2251.
Contratto sociale.
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Art. 2252.
Modificazioni del contratto sociale.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.