SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 2251.

Contratto sociale.

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Art. 2252.
Modificazioni del contratto sociale.

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.