SEZIONE IV - DEI CONTROLLI DELL'AUTORITA' GOVERNATIVA

 

Art. 2618.

Approvazione del contratto consortile.

I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità governativa .

Art. 2619. 
Controllo sull'attività del consorzio.

L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa .

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Art. 2620. 
Estensione delle norme di controllo alle società.

Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 2602.

L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'articolo 2618.