SEZIONE II - DELLA TRASCRIZIONE RELATIVAMENTE AD ALTRI BENI MOBILI
Art. 2696.
Rinvio.
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
Art. 2696.
Rinvio.
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.