CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2697.
Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 21140, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 21 dicembre 2007, n. 27113 e T.A.R. Lazio-Latina, sez. I, sentenza 10 marzo 2008, n. 173, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 11 giugno 2008, n. 15395, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 giugno 2008, n. 17057, Consiglio di Stato, sez. VI,sentenza 19 giugno 2009, n. 4120, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 giugno 2009, n. 15080, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1° luglio 2009, n. 15405, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 luglio 2009, n. 16214, Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 23 settembre 2009, n. 20519, Cassazione Civile, sez. tributaria, ordinanza 30 settembre 2009, n. 21020, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 ottobre 2009, n. 21311, Cassazione Civile, sez. tributaria, ordinanza 6 ottobre 2009, n. 21317 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21976, Tribunale di Bari, sez. IV civile, sentenza 16 ottobre 2009, n. 3103 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.
Art. 2698.
Patti relativi all'onere della prova.
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.