SEZIONE III - DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE

 

Art. 2709.

Efficacia probatoria contro l'imprenditore.

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore . Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scindere il contenuto.

Art. 2710.
Efficacia probatoria tra imprenditori.

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

Art. 2711.
Comunicazione ed esibizione.

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.