SEZIONE VII - DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONE O DI RINNOVAZIONE

 

Art. 2720.

Efficacia probatoria.

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.