CAPO III - DELLA PROVA TESTIMONIALE
Art. 2721.
Ammissibilità: limiti di valore.
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, ordinanza 23 settembre 2009, n. 20519
Art. 2722.
Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 26 marzo 2007, n. 7246 in Altalex Massimario.
Art. 2723.
Patti posteriori alla formazione del documento.
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724.
Eccezioni al divieto della prova testimoniale.
La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Art. 2725.
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.
Quando secondo la legge o la volontà delle parti , un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.
Art. 2726.
Prova del pagamento e della remissione.
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.