CAPO IV - DELLE PRESUNZIONI
Art. 2727.
Nozione.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 12 gennaio 2009, n. 38 e Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 11 gennaio 2010, n. 14 in Altalex Massimario.
Art. 2728.
Prova contro le presunzioni legali.
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729.
Presunzioni semplici.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 29 ottobre 2008, n. 25995, Corte Costituzionale, ordinanza 2 aprile 2009, n. 95, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 24 luglio 2009, n. 17358, Cassazione Civile, sez. tributaria, ordinanza 30 settembre 2009, n. 21020, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21976 e Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 11 novembre 2009, n. 23852 in Altalex Massimario.