SEZIONE III - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art. 2905.
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore , secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906.
Effetti.
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18536 in Altalex Massimario.