SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 2934.

Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2007, n. 10046 in Altalex Massimario.

Art. 2935.
Decorrenza della prescrizione.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 27 luglio 2007, n. 16658, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19355, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11 gennaio 2008, n. 583, Tribunale di Reggio Emilia,sentenza 29 gennaio 2009, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 aprile 2009, n. 9695 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2009, n. 16463 in Altalex Massimario.

Art. 2936.
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15069 in Altalex Massimario.

Art. 2937.
Rinunzia alla prescrizione.

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 29 maggio 2008, n. 14350 in Altalex Massimario.

Art. 2938.
Non rilevabilità d'ufficio.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Art. 2939.
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Art. 2940.
Pagamento del debito prescritto.

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.