SEZIONE II - DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

 

Art. 2941.

Sospensione per rapporti tra le parti.

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; (1)

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 marzo 2009, n. 5818 in Altalex Massimario.

Art. 2942.
Sospensione per la condizione del titolare.

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2211 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 20 maggio 2009, n. 11743 in Altalex Massimario.