SEZIONE II - COMPETENZA PER MATERIA

 

Art. 5. Competenza della corte di assise.

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; [1. Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 12 febbraio 2010, n. 10 convertito con modificazioni nella Legge 6 aprile 2010, n. 52. La lettera che è stata sostituita recitava: “per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;”]

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 [2. Le parole: “600, 601 e 602” sono state soppresse dall’art. 6, comma 1, lett. a), della Legge 11 agosto 2003, n. 228 del codice penale;]

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. [3. Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella Legge 6 aprile 2010, n. 52]

 

Art. 6. Competenza del tribunale.

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

 

[Art. 7. Competenza del pretore.]