CAPO IV - NUOVE CONTESTAZIONI
Art. 516. Modifica della imputazione. [191. La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno 1994, n. 265 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
La Corte costituzionale con sentenza 29 dicembre 1995, n. 530 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 bis del codice penale relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento]
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1 bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
1 ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis.
Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. [192. La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno 1994, n. 265 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
La stessa Corte, con sentenza 29 dicembre 1995, n. 530 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale relativamente al reato contestato in dibattimento.
Da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2012, n. 237 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione]
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1 bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1 bis e 1 ter.
Art. 518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
Art. 519. Diritti delle parti.
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. [193. La Corte Costituzionale con sentenza 3 giugno 1992, n. 241 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 c.p.p. non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e nell'inciso "a norma dell'art. 507".
La Corte costituzionale con sentenza 20 febbraio 1995, n. 50 ha inoltre dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 c.p.p. non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove]
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
Art. 520. Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente.
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.
Art. 521. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. [194. Il presente periodo è stato soppresso dall'articolo 2 undecies, Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82]
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
Art. 521 bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni.
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1 bis e 1 ter, 517, comma 1 bis, e 518 , il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.
Art. 522. Nullità della sentenza per difetto di contestazione.
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.