CAPO I - ROGATORIE DALL'ESTERO

 

Art. 723. Poteri del ministro di grazia e giustizia.

1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

 

Art. 724. Procedimento in sede giurisdizionale.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726 ter, [254. Le originarie parole: “Fuori dai casi previsti dall’art. 726” sono state così sostituite dalle attuali dall’articolo 10, comma 1, della Legge 5 ottobre 2001, n. 367] non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1 bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia. [255. Questo comma è stato inserito dall’articolo 10, comma 2, della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis. [256. Le parole da: “trasmette…” sino alla fine del comma sono state aggiunte dall’articolo 10, comma 3, della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]

3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

5 bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

 

Art. 725. Esecuzione delle rogatorie.

1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

 

Art. 726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera.

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

 

Art. 726 bisNotifica diretta all'interessato. [257. Le parole da: “trasmette…” sino alla fine del comma sono state aggiunte dall’articolo 10, comma 3, della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

 

Art. 726 terRogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera. [258. Articolo inserito dall’articolo 11 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]

1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, comma 5 e 5 bis, e 725, comma 2.