CAPO II - ROGATORIE ALL'ESTERO
Art. 727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere.
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia e giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.
5 bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. [259. Comma aggiunto dall’articolo 12 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]
5 ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia. [260. Comma aggiunto dall’articolo 12 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]
Art. 728. Immunità temporanea della persona citata.
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria.
1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
1 bis. Se lo stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5 bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
1 ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazione, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis.
[261. L’originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter dall’articolo 13 della Legge 5 ottobre 2001, n. 367]
2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.