CAPO I - DELLE SPECIE DI PENE IN GENERALE

 

 

Art. 17. Pene principali: specie. - Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la morte;

2) l'ergastolo;

3) la reclusione;

4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l'arresto;

2) l'ammenda.

 

Art. 18. Denominazione e classificazione delle pene principali. - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.

 

Art. 19. Pene accessorie: specie. - Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; [7. Numero inserito dall’art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97]

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

 

Art. 20. Pene principali e accessorie. - Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.