CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE [175. L'originaria rubrica: "DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI" è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 10, comma 2, della Legge 24 febbraio 2006, n. 85]

 

 

402. Vilipendio della religione dello Stato. [176. La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2000, n. 508 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, che così recitava:"Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno."]

 

Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. [177. Articolo così sostituito dall’art. 7 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85]Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

 

Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. [178. Articolo così sostituito dall’art. 8 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85] Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

 

Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di unaconfessione religiosa. - Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa [179. Le parole: “del culto cattolico” sono state così sostituite dall’art. 9 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85], le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 406. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. [180. L'articolo che recitava: "Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita." è stato abrogato dall'art. 10, Legge 24 febbraio 2006, n. 85]