CAPO II - DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

 

 

Art. 527. Atti osceni. - Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. [227.  Questo comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n. 94]

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

 

Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. - Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

 

Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione. - Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

 

Art. 530. Corruzione di minorenni. [228. Articolo abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66] - [Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta]

 

Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. [229. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.]

 

Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. [230. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]

 

Art. 533. Costrizione alla prostituzione. [231. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]

 

Art. 534. Sfruttamento di prostitute. [232. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

 

Art. 535. Tratta di donne e di minori. [233. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]

 

Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. [234. Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75] - [Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

Si applicano i cpvv. dell'art. 533.]

 

Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero. - I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

 

Art. 538. Misura di sicurezza. - Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.