CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 539. Età della persona offesa. [235. Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66] - [Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]
Art. 540. Rapporto di parentela. - Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. [236. Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.] - [La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]
Art. 542. Querela dell'offeso. [237. Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66] - [I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]
Art. 543. Diritto di querela. [238. Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66] - [Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]
Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato. [239. Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442] - [Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]