CAPO III - DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
Art. 518. Pubblicazione della sentenza. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 518. Pubblicazione della sentenza. - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.