CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
Art. 566. Supposizione o soppressione di stato. - Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Art. 567. Alterazione di stato. - Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
Art. 568. Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto. - Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 569. Pena accessoria. [243. La Corte Costituzionale con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 31 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto." Successivamente, con sentenza 23 gennaio 2013, n. 7 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."] - La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.