SEZIONE II - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE

 

 

Art. 605. Sequestro di persona. - Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;

2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. [299. Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lettera a), della Legge 15 luglio 2009, n. 94]

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. [300. Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lettera a), della Legge 15 luglio 2009, n. 94]

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

1) affinchè il minore riacquisti la propria liberta;

2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. [301. Comma aggiunto dall’art. 3, comma 29, lettera a), della Legge 15 luglio 2009, n. 94]

 

Art. 606. Arresto illegale. - Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 607. Indebita limitazione di libertà personale. - Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

Art. 608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. - Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

 

Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. - Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

 

Art. 609 bisViolenza sessuale. - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

Art. 609 terCircostanze aggravanti. - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. [302. Numero aggiunto dall’art. 3, comma 23, della Legge 15 luglio 2009, n. 94]

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

 

Art. 609 quaterAtti sessuali con minorenne. - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. [303. Numero così sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera a), Legge 6 febbraio 2006, n. 38]

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. [304. Il comma che recitava: "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni." è stato inserito dall’art. 6, comma 1, lettera b), Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente così modificato dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. [305. Le parole: "fino a due terzi." sono state così sostituite dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

Art. 609 quinquiesCorruzione di minorenne. [306. L'articolo che recitava: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni." è stato così sostituito dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

 

Art. 609 sexiesIgnoranza dell'età della persona offesa. [307. L'articolo che recitava: "Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa." è stato così sostituito dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 609 undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

 

Art. 609 septiesQuerela di parte. - I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; [308. La parola: “quattordici” è stata così sostituita dall’art. 7, comma 1, lettera a), della Legge 6 febbraio 2006, n. 38]

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; [309. Numero così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b) della Legge 6 febbraio 2006, n. 38]

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

 

Art. 609 octiesViolenza sessuale di gruppo. - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

 

Art. 609 noniesPene accessorie ed altri effetti penali. - La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [310. Parole inserite dall’art. 8, comma 1, lettera a), Legge 6 febbraio 2006, n. 38] per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies [311. Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172] comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante [312. Parole inserite dall’art. 8, comma 1, lettera b), Legge 6 febbraio 2006, n. 38] del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; [313. Le parole: "e all'amministrazione di sostegno" sono state inserite dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; [314. Il numero "4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;"  è stato aggiunto dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. [315. Il numero "5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte." è stato aggiunto dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 octies e 609 undecies, [316. Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172] se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. [317. Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera c), Legge 6 febbraio 2006, n. 38]

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600 bis, secondo comma, dall'articolo 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609 ter, dagli articoli 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. [318. Comma aggiunto dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. [319. Comma aggiunto dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]

 

Art. 609-decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni. - Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 600 octies, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 601, 602, 609 octies e 609 undecies [320. Le parole: “600 octies” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 19, lettera c), Legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente abrogate dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172. Le parole: "609 undecies" sono state inserite dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172], commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. [321. Le parole: "nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne," sono state aggiunte dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172] 

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

 

Art. 609 undeciesAdescamento di minorenni. [322. Articolo aggiunto dall'art. 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172]Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.