SEZIONE III - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE SPECIE DI REATI
§ 1 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI
Art. 682. Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. - Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.
Art. 683. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
Art. 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103.
§ 2 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO E DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA
Art. 686. Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. - Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 687. Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita. - Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.
Art. 688. Ubriachezza. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.
Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. - L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. [359. Comma inserito dall'art. 7, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189]
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. [360. omma inserito dall'art. 7, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189]
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
Art. 691. Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza. - Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
§ 3 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA FEDE
Art. 692. Detenzione di misure e pesi illegali. - Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
[Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata] [361. Comma abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 693. Rifiuto di monete aventi corso legale. - Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.
Art. 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. - Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
§ 4 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
Art. 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.
Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Art. 696. Vendita ambulante di armi. - Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.
Art. 697. Detenzione abusiva di armi. - Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.
Art. 698. Omessa consegna di armi. - Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.
Art. 699. Porto abusivo di armi. - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.
Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
Art. 700. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra, taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680.
Art. 701. Misura di sicurezza. - Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 702. Omessa custodia di armi. [362. L'articolo che recitava: "E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone."è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152]
Art. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Art. 704. Armi. - Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Art. 705. Commercio non autorizzato di cose preziose. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.
Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. [363. L'articolo che recitava: "Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila." è stato abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480]
Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. [364. La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta] - Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. [365. La Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 1968 n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 708 nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta] - Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. - Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Art. 710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. [366. L'articolo che recitava: "Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila." è stato abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 711. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. [367. L'articolo che recitava: "Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila." è stato abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza. - Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 10.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Art. 713. Misura di sicurezza. - Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
§ 5 - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA CUSTODIA DI MINORI O DI PERSONE DETENUTE
Art. 714. Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. [368. Articolo abrogato dall'art. 11, Legge 13 maggio 1978, n. 180] - [Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.
La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.
Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]
Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. [369. Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180] - [Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
Art. 716. Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori. - Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. [370. Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180] - [Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'autorità è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.
La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]