SEZIONE I - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

 

 

Art. 718. Esercizio di giuochi d'azzardo. - Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

 

Art. 719. Circostanze aggravanti. - La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

 

Art. 720. Partecipazione a giuochi d'azzardo. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

 

Art. 721. Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco. - Agli effetti delle disposizioni precedenti:

sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

 

Art. 722. Pena accessoria e misura di sicurezza. - La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

 

Art. 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo. - Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.

 

Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. - Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato [371. La Corte costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole "o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato"], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

 

Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. - Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

 

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] [372. Comma abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]

 

Art. 727. Abbandono di animali. - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

 

Art. 727 bisUccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. [373. Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121] - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.