SEZIONE II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA SANITARIA

 

 

Art. 728. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. - Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 516.

Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.

 

Art. 729. Abuso di sostanze stupefacenti. [374. L'articolo: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila." è stato abrogato dall'art. 110, Legge 22 dicembre 1975, n. 685]

 

Art. 730. Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive. - Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a euro 516.

Soggiace all'ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.