TITOLO II - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 731. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.
Art. 732. Omesso avviamento dei minori al lavoro. [375. L'articolo: "Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila." è stato abrogato dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205]
Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. - Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. [376. Articolo introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121] - Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. - Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.