SEZIONE V - DEL MATRIMONIO DEI CITTANINI IN PAESE STRANIERO O DEGLI STRANIERI NELLA REPUBBLICA

 

Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero.

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

[La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.] [50. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396]

 

Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano]. [51. Le parole: “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” sono state aggiunte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 25 luglio 2011, n. 245, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale]

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.