SEZIONE VII - DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Art. 130. Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131. Possesso di stato.
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Art. 132. Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova della esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 133. Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.