SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI PENALI

 

Art. 134. Omissione di pubblicazione.

Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 41 a €. 206 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

 

Art. 135. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.

 

Art. 136. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51 a €. 306.

 

Art. 137. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30 a €. 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

 

Art. 138. Altre infrazioni.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

 

Art. 139. Cause di nullità note a uno dei coniugi.

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51 a €. 306.

 

Art. 140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 82.

 

Art. 141. Competenza.

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

 

Art. 142. Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni.

Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.