CAPO I - DELLA TUTELA DEI MINORI

Art. 343. Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori [174. L’originaria espressione “patria potestà” è stata sostituita dall’art. 146 Legge 24 novembre 1981, n. 689. In conseguenza, ogni riferimento in norme di legge alla” patria potestà” va corretto, anche per mancato adattamento delle disposizioni o sviste del legislatore], si apre la tutela presso il tribunale del circondario [175. Le parole: “la pretura del mandamento” sono state sostituite dalle parole:“il tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999] dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, [176. La parola: “mandamento” è stata sostituita dall’attuale: “circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999] la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

 

SEZIONE I - DEL GIUDICE TUTELARE

SEZIONE II - DEL TUTORE E DEL PROTUTORE

SEZIONE III - DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA

SEZIONE IV -  DELLA CESSAZIONE DEL TUTORE DALL'UFFICIO

SEZIONE V - DEL RENDIMENTO DEL CONTO FINALE